La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibite.
Il tributo è stato regolamentato al capitolo C del Regolamento sull’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale, approvato con Delibera di Consiglio nr. 39 del 20/05/2014.
Successivamente, con Delibera di Consiglio nr. 48 del 03/07/2014 contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, l'aliquota inizialmente stabilita nella misura dello 0,15 per cento per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è stata definitivamente rideterminata come segue per l'intero anno 2014:
- 0,17 per cento (1,7 per mille) per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
- Zero per mille (tributo non dovuto) per tutti gli altri immobili assoggettati ad Imu.
Con delibera di Consiglio nr. 31 del 28/07/2015 sono state confermate le aliquote sopraindicate.
Per l'anno 2016 la TASI non è dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale.